_comunicato #228
05 Marzo 2008
Legge Regione Lombardia n. 12-2005 modifiche in itinere. Parchi perequazione.
In merito alle polemiche che accompagnano il varo di alcune modifiche legislative alla legge Regione Lombardia 12-2005 sul governo del territorio il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici dichiara: “Il principio della perequazione, legato alla indifferenza dei proprietari dei suoli di fronte alle scelte pianificatorie dei comuni, nella sua declinazione quale criterio informativo dell'intero PGT, deve applicarsi a tutte le aree interessate da vincoli di inedificabilità all’interno del territorio comunale, ed indipendentemente dalla natura degli stessi, dal livello gerarchico degli enti impositori o dalla volontà politica che ispira l’azione amministrativa di tali enti. Quindi anche alle aree comprese nei parchi regionali e provinciali; non solo, ma ai suoli agricoli ed a quelli inedificabili.
Diversamente si rischierebbe di incorrere in un vizio di illegittimità costituzionale della norma regionale di principio che disciplina l’istituto perequativo,relativamente ai PGT dei comuni, fra questi il comune di Milano,che optano per l’attuazione di questo principio. Differente è il caso in cui la perequazione venga prevista per i piani attuativi e per gli ambiti di trasformazione urbanistica; perché in tal caso essa trova base in un implicito un criterio selettivo sul piano funzionale.
Equiparare infatti, ai fini della perequazione, aree che hanno una vocazione edificatoria ed aree che non ne hanno alcuna suppone quanto meno che il processo intervenga a livello dell’intero territorio comunale e per tutte le aree e non viceversa solo limitatamente a parti di esso secondo la scelta discrezionale degli enti titolari della competenza territoriale ed ambientale.
Il rischio infatti è quello di attribuire un valore ad aree che non ne hanno alcuno o di sottrarre al processo perequativo aree che abbiano valore urbanistico.
E crediamo che le modifiche in questione, volte a riportare sotto la giurisdizione unitaria della Regione le diverse competenze degli enti gestori dei parchi e dei vincoli, e quindi ad evitare sperequazioni derivanti dall’esercizio dei vari poteri discrezionali,siano,più che opportune, necessarie; ed in qualche modo operino nel senso della irreggimentazione di un principio la cui applicazione, bene o male, incide sui diritti soggettivi dei cittadini, senza la “copertura” di una legge nazionale.

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