_comunicato #229
06 Marzo 2008
Agenda governativa: l’imposta di successione non può essere mantenuta.
Penalizzate le successioni negli immobili. Esenzione anche per le successioni già aperte
“Non è solo una questione di equità generale a suggerire l’abolizione dell'imposta di successione. Essa infatti non è di alcuna utilità per le casse erariali perché il suo gettito risulta assolutamente irrilevante; mentre per chi vi incappa è una vera tagliola che porta anche alla svendita dei patrimoni per poterla fronteggiare, tanto da assumere dunque una connotazione ideologica e punitiva.
Occorre abolire questa imposta poiché la sua attuale strutturazione è fortemente discriminatoria.
Essa infatti, rispetto a tutti gli altri beni, penalizza gli immobili intestati alle persone fisiche (in massima parte abitazioni) per i quali il carico fiscale complessivo, tra imposta principale (aliquote del 4-6-8% a seconda delle categorie di eredi) ed imposte ipocatastali (3% ) - le quali nell’antico regime erano assorbite dall’imposta principale - raggiunge rispettivamente il 7,4-il 9,6-ed il 11,8%; ciò in quanto si è tassati, tra l’altro, anche su una quota del 10% del valore degli immobili per beni mobili di cui si presume il possesso,anche se questi non esistono.
Con la riforma catastale in corso, che innalzerà sensibilmente il valore degli immobili e quindi la base impositiva, tale imposta assumerà una portata espropriativa.
Un Governo che si preoccupi di tutelare l’investimento privato nella casa, alla luce non solo dell'esigenza della sua concorrenzialità economica, ma anche del suo ruolo sociale quale volano della funzione abitativa, non può tralasciare di rivedere la materia relativa a questo tributo.
Esiste una franchigia, ma - oltre al fatto che essa non esime dal pagamento delle imposte ipocatastali (3%), che già non sono poca cosa - la sua efficacia rischia di essere fortemente ridotta o vanificata dalla disposizione della circolare della Agenzia delle entrate, secondo cui sono richiamate a far parte dell'asse ereditario tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, anche nel periodo in cui l’imposta era abolita.
Per i valori mobiliari e gli altri beni non immobili si applicano solo le aliquote ordinarie del 4-6-8%, non essendovi le ipocatastali: oltre naturalmente alla presunzione richiamata, che opera nei termini predetti.
Data, inoltre, l’altalena di regimi a seconda dei governi che si succedono, sarebbe opportuno stabilire, in deroga al principio tempus regit actum per il quale si dovrebbe applicare la legge vigente al momento dell’apertura della successione,che si applichi la più favorevole al contribuente, eventualmente vigente al momento della imposizione tributaria.
A conferma che i nostri rilievi cercano di non essere campati per aria ricordiamo che, se si tratta di successione nella azienda “di famiglia”, la finanziaria 2008 ha già recepito la nostra pressante richiesta - reiterata più volte dopo il vademecum fiscale da noi diramato nel gennaio del 2007 - tesa ad ottenere l'equiparazione, sul piano dell'esenzione, del coniuge (che era soggetto all’imposta) e dei discendenti diretti.”
Achille Colombo Clerici
Presidente Assoedilizia
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