_comunicato #352
17 Dicembre 2008
Revisione catastale microzone: ostile ed arbitraria. Dichiarazioni di Colombo Clerici al Corriere della Sera
Dichiarazioni del Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici al Corriere della Sera:

“L'art.1 comma 335 della legge finanziaria 2005 prevede che si faccia una comparazione tra l'incremento medio dei valori immobiliari nelle singole microzone e quello medio nel Comune. Se il primo supera l'altro di oltre il 35% si può procedere alla revisione catastale.

Ma quale comparazione si può mai fare se il comune ad esempio ha una sola microzona, o le microzone sono stabilite in modo sbagliato, o i dati catastali non sono aggiornati e quindi non si sa quale consistenza immobiliare abbia la microzona?

Il procedimento del comma 335 è comunque una operazione ostile ai risparmiatori dell' edilizia ed iniqua, sul piano sociale, nonché arbitraria ed incostituzionale sotto il profilo giuridico.

1 - Se i valori immobiliari sono aumentati dappertutto, non si capisce perché la revisione catastale si debba fare solo in alcune zone della città, individuate in modo peraltro arbitrario.
E se vi sono sperequazioni nei valori catastali perché non abbassare i valori più elevati, visto che le aliquote dell'ICI sono state fissate (in misura elevata) dal legislatore nella consapevolezza del fatto che i valori "convenzionali" del catasto erano bassi rispetto a quelli di mercato?
Se, vicecersa, si elevano i valori occorre abbassare tutte le aliquote: da quelle dell'ICI a quelle delle imposte di registro, di successione e sulle donazione, nonché i parametri di congruità fiscale dei redditi da locazione.
Operazione ardua, perché va fatta con una legge nazionale ed a valere per tutta l'Italia: motivo per cui non sono legittimi i procedimenti a macchia di leopardo come quello previsto dal comma 335 citato, perché altamente discriminatori.

2 - Esistono città nelle quali gli incrementi di valore sono stati elevatissimi (ad esempio Capri, ed una serie di altre città turistiche) e dove la norma del comma 335 citato non si può applicare (quindi niente conseguente riclassamento delle unità catastali) per il solo e semplice motivo che è stata determinata una microzona unica e dunque non è possibile la comparazione tra gli incrementi di valore delle diverse zone, prescritta dalla legge.

3 - nella città di Milano tutta l'operazione è partita da una deliberazione del Consiglio Comunale del 1998 (assente il Sindaco Albertini) con la quale si sono individuate 55 microzone in modo affrettato, apodittico in quanto "a tavolino" ed arbitrario.
Via Montenapoleone e via Vittorio Emanuele sono divise in 2 zone aventi valori diversi.
Foro Buonaparte e Piazza Castello sono nella medesima microzona delle vie Pasubio, Maroncelli, Paolo Sarpi e dintorni.
Come è possibile affidarsi a siffatte individuazioni perimetrali per stabilire se mediamente una zona è cresciuta più della altre e quindi far scattare la revisione?
È chiaro che gli immobili di Maroncelli, di Pasubio, di Paolo Sarpi faranno calare l'aumento medio di tutta la zona; creando le condizione per l'inapplicabilità della norma in questione.

4 - E poi, perché nei confronti di questo immobile si procede al riclassamento e viceversa non si procede nei confronti dell'immobile confinante, per il solo fatto che quest'ultimo si trova in un'altra microzona?

5 - dal modo stesso, dunque, con il quale si sono delimitate le zone dipende la possibilità o meno di procedere alla revisione.
- ma zone quali quella citata di piazza Castello rispondono al requisito di legge dell' omogeneità del tessuto urbano? A noi sembra di no.

6 - il comma 336 del predetto articolo 1 prescrive l'obbligo di procedere al riclassamento - previa denuncia delle variazioni catastali da parte degli interessati - delle unità immobiliari interessate da opere edilizie soggette a DIA.
Da ciò si desume che i dati catastali di base per effettuare i calcoli degli incrementi di valore (consistenza del patrimonio immobiliare) non sono completi sino a quando non si sia fatto questo aggiornamento.
Ma a Milano il procedimento del comma 335 è stato impostato prima ancora di aver espletate le operazioni previste dal comma 336.

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Proprio in considerazione di tutte queste ragioni, che conducono a forti sperequazioni, in Italia solo 10 fra città e cittadine hanno deciso di fare ricorso alla procedura del comma 335.
Ma poi,nelle stesse, le procedure si sono arenate: così a Ferrara, Perugia e Bari.

Solo a Milano (e nonostante i ripetuti avvertimenti dell' illegittimità del procedimento avanzati da Assoedilizia in tempi diversi ed anche recentemente) si è giunti al termine del percorso.

L'assurdo, con il sapore della beffa, è che questi accertamenti arrivano in piena crisi economica,quando i valori immobiliari non ci sono più: a testimonianza del fatto che il burocratismo del sistema catastale, tutto imperniato sulla patrimonialità del meccanismo fiscale, porta ad aberrazioni inique ed aventi portata espropriativa.”
Assoedilizia, la borghesia storica di Milano e della Lombardia
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