_comunicato #395
02 Marzo 2009
Gas metano: occorre una assicurazione sociale
Dichiarazione del presidente Achille Colombo Clerici:

“L'ennesima tragedia causata dallo scoppio del gas ripropone la questione della pericolosità dell'uso di tale sostanza e dei danni provocati dai sinistri conseguenti.

Illuminante è la storia del metano:

Il "pubblico" fornisce, all'interno delle abitazioni dei cittadini, una materia altamente deflagrante, (ricordiamo che esso possiede 5 volte il potere calorifico del vecchio gas di città).

Quella materia, se non si chiamasse metano, non sarebbe ammessa per legge, data la sua pericolosità, nelle case: come succede, più o meno, con la dinamite.
A causa di esplosioni, intere famiglie finiscono sul lastrico, e talune addirittura piangono la perdita di vite umane.
In questo quadro, si potrebbe pensare che il pubblico, il quale ha istituito la fornitura di tale servizio di interesse collettivo, dapprima con municipalizzate, poi privatizzate e talune quotate in borsa (un po' come è successo per l'Alitalia ), quindi soggette alla fine alle logiche dell' economia con i relativi profitti, debba assumersi l'onere di tenere indenni, in caso di sinistri, gli sventurati cittadini; ricostruendo la casa e rimettendoli nelle condizioni economiche originarie.

E invece li lascia in balia di beghe con la propria assicurazione volontaria (e se non si fossero assicurati?), che ovviamente solleva ogni ragione per pagare il meno possibile; che è alla fin fine il dovuto.

Ci si dimentica che non ci troviamo di fronte ad una calamità naturale ineluttabile, come fosse un terremoto od una inondazione, generata dalle forze invincibili della natura; ma ad un fatto causato da azioni umane (private e pubbliche) combinate a norme di legge lacunose o distorte.
Lo stato permette che si fornisca il metano; conosce le regole di sicurezza, ma non ne dispone la integrale obbligatorietà; non stabilisce che gli enti erogatori (che esercitano un'attività economica – traendone profitto – costituente però al tempo stesso un servizio di interesse pubblico) eseguano, sotto la loro responsabilità, i relativi controlli di regolarità dell'uso e di applicazione di tutte le misure di sicurezza entro le abitazioni, interrompendo l'erogazione in caso di difetti; non dispone per una assicurazione sociale (come la previdenza e l'assistenza sociali) che risponda, in termini di primo rischio assoluto e con copertura del cento per cento, sul piano, non solo della responsabilità civile, ma anche del costo di ricostruzione dell'immobile.

Lascia in tal modo agli amministratori pubblici locali l'ingrato compito di compiangere, di commiserare, di incoraggiare ed assistere a titolo di liberalità ed in misura enormemente limitata – per i fatti luttuosi accaduti e che accadranno – i loro amministrati.
Mentre questi sarebbero semplicemente da risarcire da parte degli enti erogatori, come ha deciso in primo grado il Tribunale di Milano nel caso di viale Monza, con sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello: le leggi (che sono ancor oggi quelle di allora) non lo permettono.”


Assoedilizia, la borghesia storica di Milano e della Lombardia
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