_comunicato #503
25 Gennaio 2010
Accertamenti catastali microzone Milano - Sentenza della commissione tributaria di Milano annulla riclassamenti ed accertamenti di nuove rendite
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso di un contribuente avverso un accertamento di nuove rendite catastali, relativo all'operazione di revisione catastale condotta da Comune di Milano ed Agenzia del Territorio in quattro microzone della città, ed annulla il riclassamento e l'accertamento catastale.

Accolti i motivi giuridici generali di illegittimità a suo tempo individuati da Assoedilizia ed in particolare:

- violazione di norme generali dell'ordinamento amministrativo, dello statuto del Comune di Milano, di norme costituzionali.

- illegittimità del procedimento amministrativo complesso, per incompetenza dei funzionari comunali ad assumere la decisione "politica" di ricorrere alla revisione prevista dalla legge.

- illegittimità, per disparità di trattamento fiscale (violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione) derivante dal sistema della individuazione delle microzone: potrebbe avvenire (cosi dice la sentenza) che una "reggia", classificata A2, inserita in zona non interessata dalla revisione, sia esente da ogni rivalutazione, mentre una abitazione semplicemente di buona qualità, ricadente in una zona interessata, possa addirittura passare da A2 ad A1 (ndr. venendo in tal modo assoggettata persino all'obbligo di pagare l'ICI, pur essendo prima casa).

- illegittimità della determinazione del Direttore della Agenzia del territorio, per incompetenza nella definizione delle modalità per l'applicazione della legge (determinazione della cosiddetta soglia di scostamento al 35%).

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:

“Siamo soddisfatti perché constatiamo che anche in campo tributario si possono vedere rispettati i principi di legittimità, di equità e di giustizia.

Si tratta di una decisione molto approfondita ed articolata che poggia su un esame completo di tutti i complessi aspetti giuridici della questione.

Un precedente giurisprudenziale del quale non si potrà non tener conto anche in sede di altre pronunce sulle stessa questione e che conforta chi ancora è convinto che anche le questioni giuridiche più ardue, magari per la loro novità, trovino giudici pronti ad affrontarle.

Assoedilizia ricorda che sulla questione è pendente un ricorso al TAR avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano di individuazione delle microzone e avverso le determinazioni della Agenzia del territorio; e che, appena possibile, verrà proposto, se del caso, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Assoedilizia riserva a questo tema una attenzione ed un impegno prioritari; anche perché la vicenda milanese, antesignana a livello nazionale, si inquadra in una previsione di legge (seguita peraltro da alcune altre città, fra le quali Bari, Ferrara, Spoleto, Orvieto, Casale Monferrato, Mirandola, Cervia, Castellaneta, Spello, Ravarino) che non si vorrebbe fosse ripresa da analoghi nuovi provvedimenti.”

Assoedilizia segnala che il procedimento di riclassamento per microzone, nel suo processo di attuazione nel tempo, presenta ulteriori ragioni di iniquità perché:

- la sua attuazione per tranches, con accertamenti notificati, alcuni entro la fine del 2008 ed altri entro la fine del 2009, comporta una ulteriore disparità di trattamento perché, sulla base dei primi, si cominceranno a pagare maggiori imposte dal 2009, mentre per gli altri dal 2010.

- a questa revisione catastale, interessante parte del territorio comunale, non potrà seguire, sulla base della disposizione di legge che ha originato il procedimento, una analoga revisione in altre zone; perché la sussistenza del presupposto per l'applicazione della legge istitutiva è già stata verificata storicamente ad una determinata data, da parte della Agenzia del Territorio e non è possibile ritornare sulla decisione.
Sicché, o si è proceduto per tutte le zone per le quali si è riscontrata la sussistenza del presupposto, ed allora l'operazione è esaurita. O se ne è lasciata indietro qualcuna, sulla base di una discrezionalità che non esiste nella legge; ed allora la illegittimità discende da questo motivo.

Sicché, avremo la conseguenza aberrante che per due immobili vicini, che hanno avuto nel tempo due incrementi di valore eguali, per l'uno è intervenuta la revisione (con aumento dei valori catastali e maggiori tasse), per l'altro questa revisione non interverrà mai più: per il semplice e puro fatto che essi ricadono in differenti e distinte zone, sulla base di una apodittica ripartizione comunale.

© 2007 Neuronica Creactive Machine - Neuronica S.r.l.