_comunicato #507
05 Febbraio 2010
Perequazione Urbanistica e Finanziaria - PRG Roma - Annullamento da parte del TAR del Lazio - Rischio perequazione per il PGT di Milano?
Perequazione a rischio.

Il Tar del Lazio, con sentenza depositata ieri 4 febbraio 2010, ha annullato la perequazione urbanistica e finanziaria introdotta nel Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato nel 2008.

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia avv. Achille Colombo Clerici:

“È un campanello d'allarme anche per il Piano di Governo del territorio che il Comune di Milano si appresta a varare.

D'altronde, anche la presenza della legge regionale Lombarda, che ammette l'introduzione, in via facoltativa, del principio perequativo negli strumenti comunali di pianificazione territoriale potrebbe non mettere al riparo dal rischio di un conflitto di attribuzione con lo Stato (trattandosi nella specie di un principio generale dell'ordinamento giuridico che non è stato oggetto di una codificazione legislativa nazionale), né dal rischio di illegittimità sul piano costituzionale.

Anche perché la perequazione viene realizzata in modi diversi a seconda di quanto ritiene il singolo Comune : per ambiti di compensazione, su tutto il territorio comunale, dichiarando su tutto il territorio, ma escludendo poi aree soggette a vincoli preordinati o predefiniti.

E d'altronde Assoedilizia da tempo va richiamando l'attenzione sul fatto che la perequazione non abbia a servire per attribuire una potenzialità edificatoria ad aree che non hanno alcuna vocazione edificatoria; e comunque venga concepita, anche nei suoi momenti attuativi, nella piena trasparenza e sotto il controllo pubblico, a garanzia della certezza dei diritti privati.”

La questione sottoposta al giudizio del Tar del Lazio trae origine, come si ricava dai motivi del ricorso, dal fatto che “la riserva a titolo gratuito di una consistente quota parte dell’edificabilità di un’area privata a favore del Comune sarebbe palesemente illegittima per violazione dell’art. 7 della L. n. 1150/1942 e dei principi generali in materia urbanistica in relazione all’art. 42 della Costituzione.
Ciò in quanto:
a) il diritto a edificare continua a inerire alla proprietà; pertanto non è sufficiente far salva la misura dell’edificabilità storica, data per acquisita, e considerare invece come parzialmente acquisibile dal Comune la quota di edificabilità attribuita con il nuovo piano: se una determinata area esprime una certa edificabilità in base allo strumento urbanistico attualmente vigente, essa spetta tutta al privato secondo la legge e la Costituzione;
b) il meccanismo adottato dal Comune è privo di copertura legislativa nazionale di carattere generale;
c) le previsioni di cui all’art. 1, commi 258 e 259, della legge n. 244/2007, che introducono un meccanismo simile, non sono comunque applicabili, soprattutto per ragioni sostanziali di contenuto e di ambito applicativo; e ove lo fossero, andrebbero comunque considerate incostituzionali.

Osserva il Collegio giudicante che lo strumento adottato dal Comune di Roma, con riferimento agli ambiti di compensazione, configura una forma di espressa sottrazione ai proprietari della parte maggioritaria della quota di edificabilità aggiuntiva agli stessi riconosciuta. E questo - si badi bene - non come esito di una negoziazione: la quota riservata alla mano pubblica è stabilita “a priori” dal piano, il quale dapprima la quantifica con precisione, facendo salve le indicazioni del Programma preliminare solo in senso più restrittivo, e conseguentemente stabilisce a carico dei proprietari degli Ambiti di compensazione (art. 18, comma 4 delle N.T.A.) un puntuale obbligo – una volta approvato lo strumento urbanistico esecutivo – di cedere al Comune, o a soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni edificatorie riservate al Comune medesimo.

Si tratta di un meccanismo a carattere normativo, e come tale, quindi, non solamente dotato di una più diretta influenza sulla stessa sostanziale conformazione della proprietà, ma anche vincolante “ex ante”, in via generale e astratta, i soggetti dell’ordinamento, e quindi incidente direttamente e imperativamente sul contenuto del successivo eventuale accordo delle parti. Sotto questo profilo, considerando le N.T.A. del Piano come un atto normativo, il problema del rispetto non solo del principio di legalità, ma della vera e propria riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione, rimane allora ineludibile (dato che il Comune è comunque privo di poteri legislativi, anche nel sistema autonomistico disegnato dalla riforma del Titolo V della Costituzione).
Ne consegue quindi, in conclusione, la fondatezza della censura proposta, dovendosi ritenere illegittima la previsione del contributo straordinario, attesa la carenza della necessaria base legislativa, non solo a livello statale, ma anche a livello regionale, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, il riferimento contenuto nell’art. 18, comma 7, della L.R. n. 21/2009 (esaminata in precedenza), che attiene alla sola materia dell’edilizia residenziale sociale. Tale profilo, che è assorbente e decisivo nel campo del diritto pubblico, impedisce di per sé di prendere in considerazione le pur pregevoli e meditate giustificazioni di rango sistematico e teleologico fatte valere dall’Avvocatura comunale in ordine alla coerenza del contributo straordinario con l’impostazione generale del piano regolatore, col metodo perequativo e con le finalità di interesse pubblico perseguite.”

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