_comunicato #596
02 Gennaio 2012
Immobili Chiesa ICI – Colombo Clerici intervento su “Iustitia” ediz. Giuffrè – Polemica mediatica strumentale
Intervenuto sul tema dell’Ici per gli immobili di proprietà degli enti di religione e di culto, sull’ultimo numero di “Iustitia”, la Rivista giuridica edita da Giuffrè e diretta da Benito Perrone presidente dei Giuristi Cattolici, il presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici dichiara:

“Continuare nella polemica mediatica sull’ ICI degli immobili religiosi, nei termini in cui la stessa si è manifestata, significa portare avanti un attacco strumentale alla Chiesa Cattolica di fronte al quale non c’è apparente difesa.

La polemica pesca infatti nell’equivoco.

Sul piano legislativo non c’è niente da fare a meno che non si voglia discutere del trattamento fiscale del quale godono anche tutte le organizzazioni no-profit, assistenziali, umanitarie, didattiche, sanitarie, caritative, culturali e persino sportive e ricreative.

Certamente, le esenzioni ICI possono esser revocate per tutte le strutture in cui si esercitano tali attività ed allo stesso tempo anche per quelle religiose.

Ma allora lo Stato rinnegherebbe ogni riconoscimento alla funzione di sussidiarietà e di supplenza svolta dagli enti no profit; e, nel caso dell’attività religiosa, alla autonomia istituzionale delle diverse Confessioni.

Si tratta dunque di intendersi.

Se si vuole siffatto risultato lo si deve dire chiaramente e non ci si deve trincerare dietro la semplice considerazione della posizione della Chiesa cattolica.

La legge già dice che le Confessioni religiose convenzionate con lo Stato italiano debbono pagare l’ICI sugli immobili dai quali gli enti religiosi stessi ricavino redditi di natura commerciale; come d’altronde debbono pagare anche le imposte dirette sui redditi stessi.

Inoltre, la questione che viene posta, dell’attività prevalente e della quantificazione delle attività stesse è una distorsione concettuale legata alla realità del rapporto che lega l’attività all’immobile: sicché non dev’esser la occasione e la via per sindacare la natura della attività religiosa svolta dall’ente istituzionalmente competente.”

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