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09 Novembre 2016
LOCAZIONI TURISTICHE – Lombardia, Le nuove norme regionali per le locazioni “brevi”. Canovacci e phon in tutte le case. – Sole 24 Ore del 9 Novembre 2016
SOLE 24 ORE del 9 Novembre 2016

Lombardia, Le nuove norme regionali. Canovacci e phon in tutte le case con affitto “breve”

LOCAZIONI TURISTICHE
Raffica di obblighi per i proprietari: dalla presenza di stendino e lavatrice a un comodino per ogni letto

Saverio Fossati

Avreste mai pensato che un legislatore si sarebbe interessato del numero di canovacci da trovare nell’appartamento affittato per le vacanze? Con una norma decisamente di dettaglio, la Regione Lombardia ha regolato anche questo. Si tratta del regolamento 7/2016, attuativo della legge regionale 27/2015 i proprietari hanno tempo sino all’8 agosto 2017 per adeguarsi.

“La norma spiega Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia, l’associazione della proprietà immobiliare che ha segnalato i nuovi adempimenti si inserisce nel vuoto della legislazione nazionale creato dalla sentenza della Corte Costituzionale 8o/2012, che ha dichiarato l’illegittimità di molte norme del DLgs 79/2011”.
La norma non si limita a regolare l’offerta tradizionale, come bed & breakfast, ostelli, locande e affittacamere ma comprende nella definizione di “case vacanza” anche le semplici locazioni inferiori ai 30 giorni a scopo turistico. “Questa inclusione prosegue Colombo Clerici è del tutto irragionevole dal punto di vista economico, dal momento che è evidente che chi affitta, magari solo per un mese all’anno, non intende svolgere un’attività turistica ma mettere a frutto il suo bene. Si tratta di un’invasione della competenza statale in materia di diritto civile”.
La legge lombarda impone infatti degli obblighi al proprietario dell’immobile e ne sanziona le violazioni come si trattasse di attività imprenditoriale: per poter procedere alla stipula del contratto occorre una comunicazione preventiva al Comune, pena una sanzione da 2 mila a 20 mila euro.

Viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo di esporre i prezzi in due lingue straniere, comunicare le presenze alla Ps, stipulare una polizza assicurativa a favore dei clienti per la responsabilità civile, comunicare l’interruzione o la cessazione dell’attività. Nel regolamento di attuazione si indicano anche dei “requisiti minimi obbligatori” degli appartamenti per vacanze, arrivando a precisare quanti strofinacci e coltelli da cucina debbano esserci; poi ci vuole sempre un bidet salva “impossibilità tecnica”, lavatrice e stendino e un comodino per ogni letto. Senza dimenticare la cassetta di primo soccorso e l’estintore.
Insomma, si trasforma il padrone di casa in albergatore.

Per Marilisa D’Amico, docente di diritto costituzionale alla Statale di Milano e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, la legittimità della norma è tutta da discutere: “A mio avviso la normativa presenta profili di dubbia costituzionalità. Interviene con norme specifiche sui contratti di affitto, modificando di fatto norme del diritto civile, riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione e incidendo in generale sul diritto di proprietà privata, garantito dall’articolo 42”.

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