_comunicato #648
28 Dicembre 2016
Sole 24 Ore del 20 dicembre 2016 – Leggi e sentenze – Rubrica a cura di ASSOEDILIZIA “Impugnazione, il termine riparte dopo la mediazione”
SOLE 24 ORE del 20 dicembre 2016
LEGGI e SENTENZE – Rubrica a cura di Assoedilizia
Impugnazione, il termine riparte dopo la mediazione

Cesare Rosselli

Impugnazione di delibera assembleare e mediazione: termini sospesi o interrotti?

In materia di controversie condominiali la mediazione è obbligatoria pena l’improcedibilità della domanda. In riferimento all’ipotesi di impugnazione di delibera assembleare, per la quale l’articolo n. 37 del Codice civile prevede un termine di decadenza di trenta giorni decorrente, per i presenti, dalla data dell’assemblea e, per gli assenti, dalla data di ricevimenti del verbale, si sono poste diverse questioni di coordinamento tra le due normative.

I problemi parevano risolti dall’articolo 5 del Dlgs 28/2010 che prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti, “la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta e che se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo u presso la segreteria dell’organismo”.
Alla prova dei fatti, tuttavia, la norma è stata diversamente interpretata.
In primo luogo, va ricordato che gli effetti dell’istanza sono riportati non al momento del deposito presso l’organismo, ma al momento della comunicazione alle altre parti.

In sostanza, i rischi di una comunicazione tardiva dell’istanza da parte dell’organismo di mediazione è posto tutto a carico di chi deve promuovere le mediazione.

Un’istanza depositata entro i trenta giorni ma comunicata dall’organismo dopo la scadenza del termine implica la decadenza dall’impugnativa. Un modo per diminuire questo rischio è comunicare personalmente alle altre parti l’istanza e la data del primo incontro “con ogni mezzo idoneo”.

In secondo luogo, ci si è chiesti se l’effetto della domanda di mediazione sia di sospendere il decorso del termine di impugnazione o di interromperlo.
Nel primo caso si avrebbe, per proporre l’impugnazione in giudizio dopo una mediazione negativa, un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta di cui all’articolo 1137 del Codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell’istanza di mediazione; nel secondo caso si avrebbero tutti i trenta giorni. La prima interpretazione è riscontrabile in alcune pronunce di merito, la seconda dalla Cassazione.

Ora sul tema è tornato il Tribunale di Milano con la sentenza del 2 dicembre 2016, n. 13360 (estensore Giacomo Rota), nella quale è espressamente ribadito che il termine dei trenta giorni riprende interamente a decorrere a far data dal deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell’organismo. Un’interpretazione che appare non solo maggiormente conforme alla lettera dell’articolo 5, ma anche costituzionalmente orientata a tutela del diritto di agire in giudizio.

—————

Per il Tribunale di Milano il termine riprende interamente a decorrere dopo il deposito del verbale negativo
© 2007 Neuronica Creactive Machine - Neuronica S.r.l.