_comunicato #662
24 Gennaio 2017
“Seminterrati abitabili nei condomini lombardi” – Sole 24 Ore del 24 gennaio 2017 Rubrica ‘Leggi e sentenze’ a cura di Assoedilizia – di Bruna Vanoli Gabardi
LEGGI & SENTENZE
A CURA DI ASSOEDILIZIA

Seminterrati abitabili nei condomìni lombardi

di Bruna Vanoli Gabardi

E’ stato presentato in Regione Lombardia un progetto di legge di iniziativa consiliare relativo al “Recupero dei piani seminterrati esistenti”.
Si tratta di “piani la cui superficie laterale si presenta come parzialmente controterra, in misura comunque non superiore ai 2/3 della superficie laterale totale” e già realizzati in forza di un titolo concessorio legittimo.

Devono anche: far parte di edifici serviti da tutte le urbanizzazioni primarie; rispettare tutte le prescrizioni igieniche (tranne l’altezza che, in ogni caso, deve essere almeno m. 2,40 e comunque non sembra ammissibile eseguire uno scavo per aumentarla); essere dotati di parcheggi pertinenziali.

Infine devono essere provvisti di isolamento termico e avere realizzato l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 6/1989.

Tale intervento di recupero non si configura esclusivamente come mutamento di destinazione dell’unità di seminterrato ma, quel che più conta, determina un incremento di volumetria abitabile, in ogni caso legittimata, che, diversamente da quanto prevede la disciplina di recupero dei sottotetti, può essere destinata non solo ad abitazione, ma anche a uso terziario e commerciale.

La legittimazione dell’intervento è determinata esclusivamente dal consenso del Comune, che dovrà certificare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni tutte dettate dalla norma: e questo nell’ipotesi si tratti di un seminterrato di un edificio appartenente ad un unico proprietario.
Ma nell’ipotesi di seminterrato di proprietà di un singolo condòmino posto in un edificio condominiale l’interveniente, prima di dare corso al procedimento di consenso comunale, dovrà accertarsi della inesistenza di impedimenti alla trasformazione o di speciali obblighi determinati a suo carico in forza della disciplina condominiale.
Vediamo i principali: 1) eventuali prescrizioni di un regolamento contrattuale escludenti determinate destinazioni delle unità immobiliari (non superabili neppure con il sì del Comune); 2 l’opera non deve procurare un danno alle parti comuni e non deve neppure determinare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio; il condomino deve darne notizia all’amministratore, che riferirà poi all’ assemblea e il condominio potrà esercitare i suoi controlli; 3) i progetti che incidono sull’aspetto esteriore di luoghi ed edifici sono soggetti al preliminare benestare di compatibilità paesaggistica; 4) devono essere previste idonee opere di isolamento termico; 5) l’assemblea condominiale potrà rettificare la tabella, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, se si sia verificata l’alterazione per più di 1/5 del valore proporzionale di una unità immobiliare.

Se invece il seminterrato è proprietà condominiale indivisa la trasformazione deve essere deliberata all’unanimità.
L’intervento, infatti, non si configura come un semplice mutamento di destinazione d’uso ma come creazione sull’edificio di una nuova volumetria, per la quale andranno corrisposti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
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