_comunicato #694
26 Marzo 2018
PGT, Perequazione, Diritti Volumetrici, Imponibilità ai fini IMU – Lacuna del sistema perequativo del Comune di Milano – Borsa dei diritti edificatori – 26 marzo 2018 COMST
Un caso che si va dilatando: l’assurda tassazione Imu dei diritti volumetrici cedibili, prodotti dal sistema perequativo del PGT

Milano 26 marzo 2018

Il Comune di Milano, seguito da altri comuni, ha da qualche tempo iniziato a notificare richieste di integrazione dei pagamenti dell’IMU ovvero veri e propri avvisi di accertamento relativamente ad aree che secondo il PGT edificabili non sono, ma che godono di diritti volumetrici negoziabili: aree a pertinenza indiretta.

Dichiarazione del Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici:

“I diritti volumetrici generati dal sistema perequativo del PGT di Milano, non possono considerarsi imponibili ai fini IMU, quanto meno fino a che il Comune non istituisca la Borsa dei diritti edificatori, gestita dall’ente pubblico, che garantisca in concreto la possibilità di tradurre in valore commerciale quei diritti che diversamente potrebbero risultare non esercitabili, né prima, né poi ad iniziativa del titolare.

Non possono conseguentemente applicarsi i criteri che normativamente e giurisprudenzialmente sono richiamati a proposito delle aree rese edificabili dai piani urbanistici generali conformativi, ancorché non esistano i relativi piani attuativi e quindi l’edificabilità risulti di fatto sospesa.
(Criteri che tra l’altro riteniamo, proprio per questo, illegittimi e ingiusti, ma che gli uffici e la giustizia tributaria continuano a seguire).

Mancando una Borsa dei diritti edificatori c’è una ragione a fortiori: quei diritti non solo sono sospesi, ma risultano puramente teorici.

Solo una Borsa, gestita sotto il controllo pubblico – che peraltro il Comune di Milano, in occasione del varo del PGT, si era impegnato ad istituire – nella quale confluiscano tutti i diritti edificatori generati dal Piano (ivi compresi quelli appartenenti al Comune di Milano sulle aree, a pertinenza indiretta, in proprietà) per esser negoziati – potrebbe essere in grado di assicurare che l’esercizio di questi diritti – attraverso la commercializzazione stessa, sia pure procrastinata nel tempo – abbia una certa concretezza e non risulti meramente eventuale ed ipotetica. E potrebbe in qualche modo esser prodromica per l’applicazione dei criteri di cui si diceva (ammesso e non concesso che si possano applicare).

In conclusione, o si istituisce tale Borsa o si cessa tout court di pretendere l’imponibilità fiscale di tali diritti.

La Borsa, inoltre, permetterebbe di superare l’equivoco concettuale nel quale incorrono gli uffici tributari allorché ritengono di attribuire a tali diritti il valore commerciale derivante dalla sua ipotetica realizzazione in loco. Un vero controsenso.

La Borsa dei diritti edificatori offre, tra l’altro, la garanzia della trasparenza, della equidistanza fra i privati ad evitare che possano intervenire trattamenti asimmetrici a danno di soggetti privati portatori di interessi più deboli e quindi dotati di una minore capacità di interlocuzione ed è l’ unico strumento in grado di contrastare il formarsi di situazioni preferenziali di “monopolio” da parte di mani forti, siano esse già titolari o meno di aree dotate della cosiddetta “pertinenza diretta”.
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