_news #103
29 Maggio 2008
Decreto Legge 23 maggio 2008
Le prime notizie, ed i primi commenti circolati in merito alle norme penali varate dal Governo, con il Decreto Legge del 23 maggio scorso, hanno suscitato una diffusa preoccupazione nei proprietari immobiliari, soprattutto delle grandi città, dove maggiormente è presente la pratica della locazione agli stranieri.
L’ufficio studi di diritto penale di Assoedilizia, coordinato dall’avv. Niccolò Bertolini, ha esaminato, in prima lettura, il provvedimento in questione, rassegnando alcune considerazioni che riteniamo utile comunicare.
Ieri è entrato in vigore il D.L. n. 92/2008, che reca le misure urgenti adottate dall’Esecutivo in materia di sicurezza pubblica.
L’art. 5 introduce una nuova fattispecie di reato a carico di chi cede un immobile a titolo oneroso ad uno straniero irregolare.
La norma si apre con la cosiddetta “clausola di riserva”. Attraverso tale meccanismo, il legislatore ha stabilito che, laddove la stessa condotta integri anche gli estremi di un reato di maggiore gravità, sarà quest’ultima fattispecie a trovare applicazione e non la nuova norma.
In secondo luogo, tale reato si sostanzia attraverso la cessione dell’immobile a titolo oneroso da parte di chi ne abbia la disponibilità. Appaiono pertanto escluse dall’alveo della norma tutte le attribuzioni di diritti di godimento dell’immobile a titolo gratuito; assumendo invece eventuale rilevanza penale i contratti quali la vendita, la locazione, e, più in generale, tutte le cessioni di diritti di godimento a titolo oneroso.
Il cedente inoltre deve avere la disponibilità dell’immobile. Il reato, di conseguenza, potrà essere contestato non solo al proprietario, ma anche, ad esempio, al locatario che eventualmente, autorizzato o meno, proceda ad una sub-locazione dell’immobile stesso.
Quanto al cessionario, una prima lettura della norma parrebbe suggerire una interpretazione restrittiva di tale figura, nel senso che il reato potrebbe sussistere solo laddove lo straniero, all’atto della stipula del contratto, fosse privo del permesso di soggiorno o che tale permesso fosse scaduto o irregolare.
Sembra doversi escludere il reato laddove allo straniero, nel corso della durata del contratto non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno scaduto nel frattempo.
Si osserva inoltre che la pena stabilita a carico del cedente è della reclusione, da sei mesi a tre anni. Si è dunque in presenza di un delitto; vale a dire di una ipotesi di reato che si integra solo con la coscienza e la volontà del fatto illecito.
Restano dunque escluse dal campo di applicazione della norma incriminatrice tutte le condotte commesse con colpa (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di imperizia o negligenza nella verifica dei documenti).
La norma in esame infine prevede, quale pena accessoria, la confisca dell’immobile ceduto allo straniero irregolare, sempre che il bene non appartenga a soggetto estraneo al reato.
La formulazione della norma, tuttavia, non sembra escludere possibili incertezze applicative laddove il proprietario affidi la cessione dell’immobile a soggetti diversi (quale ad esempio un suo rappresentante, o ad una agenzia immobiliare).

Achille Colombo Clerici
Presidente Assoedilizia

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