_news #19
24 Aprile 2007
ICI - Fabbricati artistici e/o storici - Vincolo facciata - Agevolazione
Nota del Dott. Antonio Piccolo
Relativamente alla questione se la sola facciata di un edificio possa o meno attribuire all’edificio stesso l’interesse storico o artistico, con il conseguente beneficio di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), chi scrive ha sottolineato, già da qualche anno, la discutibilità della tesi in base alla quale la norma agevolativa non sia applicabile in simili casi. Secondo gli uffici tributari comunali, l’inapplicabilità del beneficio è giustificata dalla circostanza che sulle singole unità immobiliari non risulta alcun provvedimento che riconosca l’interesse storico e/o artistico delle unità stesse (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione I, sentenza n. 123 del 9 giugno 2006). Al riguardo abbiamo altresì esplicitato le perplessità sulla bontà della decisione dei giudici tributari meneghini, alla luce anche della sentenza n. 12024 del 22 maggio 2006 emessa dalla Corte di cassazione (sezione tributaria). Tali perplessità sono state ora avvalorate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (sezione X) che, con sentenza n. 62 del 24 gennaio 2007, depositata il 9 marzo 2007 (in corso di pubblicazione), ha ritenuto, facendo proprie le conclusioni dei citati supremi giudici di legittimità, che il beneficio in questione spetta anche per gli edifici il cui vincolo ricada sulla sola “facciata”.
© 2007 Neuronica Creactive Machine - Neuronica S.r.l.