_news #205
16 Novembre 2009
“Il 55% può essere portato avanti con interventi legislativi l’anno prossimo”. Lo ha affermato il Sottosegretario all’Economia e Finanze Luigi Casero lo scorso 11 novembre in Aula al Senato illustrando il parere del governo sugli emendamenti all’articolo 2 della Finanziaria in discussione a Palazzo Madama – Ing. Ezio Rendina
Ricordiamo che, ai sensi della legislazione vigente, la detrazione fiscale del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sarà valida fino al 31 dicembre 2010; nei giorni scorsi la Commissione Ambiente e Territorio del Senato ha però respinto un emendamento all’art. 2 del Ddl Finanziaria 2010 che prevedeva la proroga del bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012.

In Senato, il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di confermare la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, affermando: “La possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie ad alta valenza ambientale ha prodotto effetti sicuramente positivi sia in termini di trasparenza delle spese sostenute, sia per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico; pertanto il Governo intende mantenere tale norma anche dopo la sua scadenza nel 2011.” La norma – ha ricordato Casero – non scade il prossimo anno, ma nel 2011; si sta quindi lavorando per trovarle una copertura finanziaria futura.

Novità per le porte di ingresso: con la Faq 33 l’Enea afferma che la detrazione del 55% può essere applicata anche alle spese per la sostituzione della porta di ingresso, a condizione che sia rispettata la stessa trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi, indicata nelle tabelle di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008. L’art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/2009 – spiega l’Enea – prevede che, per tutte le categorie di edifici, il valore massimo della trasmittanza delle chiusure apribili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi) deve rispettare i limiti di legge. Quindi, poiché il DPR 59/2009 equipara la trasmittanza delle porte e delle finestre, anche ai fini delle detrazioni per la sostituzione di porte deve essere rispettata la trasmittanza relativa alle finestre, indicata nelle tabelle di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008.

Nella domanda si richiedeva, inoltre, se fosse agevolabile anche la sostituzione della porta del box auto adiacente all’abitazione; l’Enea fa notare che una condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia riscaldato, e nel caso di un box auto questo non si verifica.
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