_news #221
27 Novembre 2009
Avv. Niccolo' Bertolini - I reati delle società immobiliari
A margine del Seminario tenutosi in data odierna sul tema“Responsabilità delle imprese”, promosso dalla Camera Commercio di Milano in collaborazione con il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, Assoedilizia,partecipando all'evento, pubblica un interessante articolo dell'avv. Nicolo' Bertolini, coordinatore dell'Ufficio studi di diritto penale, sui reati delle società immobiliari.
I reati delle società immobiliari: un quadro sintetico.

1. Premessa
Uno dei principi cardini del diritto penale consiste nella natura personale della responsabilità che deriva dalla commissione di un reato: in via di estrema sintesi, del fatto commesso risponde solo chi lo ha compiuto, eventualmente in concorso con altri soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dell’illecito.
Negli ultimi anni di grande sviluppo economico, tuttavia, tale principio si è rivelato solo parzialmente adeguato all’esigenza, sempre in crescita, di reprimere gravi fenomeni illeciti commessi in favore delle aziende: perseguire esclusivamente, ad esempio, i managers responsabili si è rivelato una soluzione non sufficientemente incisiva, sia sul piano della prevenzione, sia sotto il profilo della repressione.
Si è pertanto delineata – prima a livello internazionale, poi a livello nazionale - l’esigenza di colpire anche le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio i loro esponenti commettono reati. Oggi anche in Italia societas potest delinquere e ciò da luogo alla responsabilità amministrativa da reato prevista dal d. lgs. n. 231/2001.
L’attuale assetto normativo prevede dunque una duplice punibilità per alcuni reati: si incrimina da un lato la persona fisica, esponente della società, che ha commesso l’illecito e, in aggiunta, si sottopone anche processo (e, se del caso, a sanzione pecuniaria o, in taluni casi, anche interdittiva) la società nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.
Quanto all’individuazione dei reati che danno luogo anche alla responsabilità da reato delle società, il Legislatore italiano che scelto di prevedere un catalogo tassativo di fattispecie punibili: i reati non ricompresi nell’elencazione prevista dal d. lgs. n. 231/2001 continuano a dar luogo esclusivamente a responsabilità penale personale dell’autore del reato, a prescindere che la società possa essersi avvantaggiata a seguito della commissione dell’illecito.
Vi è da dire, tuttavia, che l’originario nucleo di reati che davano luogo alla responsabilità della società è considerevolmente aumentato nel corso degli anni: dall’anno 2001 si sono succeduti almeno dodici importanti provvedimenti di implementazione del catalogo degli illeciti e la tendenza, certamente, è verso un ulteriore progresso in tale direzione.
Si esamineranno di seguito le fattispecie di reato che possono maggiormente ricorrere nell’ambito dell’operatività delle società immobiliari, raggruppandole in due principali categorie: reati che implicano anche la responsabilità della società e reati che, invece, hanno conseguenze solo sul piano personale dell’autore dell’illecito.

2. Le fattispecie da cui sorge (anche) la responsabilità da reato delle so
cietà immobiliari.
Il panorama delle incriminazioni che può dar luogo alla responsabilità da reato delle società è assai eterogeneo e comprende anche ipotesi che esulano dallo scopo dell’analisi in corso.
Il d.lgs. n. 231/2001, tuttavia, contiene anche alcune fattispecie di reato che, vuoi anche perché punibili anche a titolo di colpa (e non solo per dolo, come di norma), mostrano sul piano astratto, maggiori punti di contatto con l’attività ordinaria delle società immobiliari.
2.1. Sul versante economico - finanziario, rileva anzitutto il nutrito gruppo di reati societari previsti dal Codice Civile (artt. 2621 – 2638 cod. civ.; cfr art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001): tra questi spiccano principalmente i reati di: false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno di soci o creditori, falsità nelle comunicazioni alle società di revisione, operazioni in pregiudizio dei creditori, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Vengono inoltre sanzionate anche le condotte di manipolazione del mercato ovvero di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 sexies d.lgs. n. 231/01).
2.2. Su tutt’altro versante, anch’esso di estrema importanza, vi sono i reati di lesioni (gravi o gravissime) o omicidio colposi (art. 589 e segg. cod. pen.) commessi con violazione delle disposizioni in tema tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. n 231/2001).
Tali reati si integrano in presenza di inosservanza di norme, leggi, regolamenti, ordini o discipline (si tratta della c.d. colpa specifica, contrapposta alla c.d. colpa generica che ricorre nelle ipotesi di mera negligenza, imprudenza o imperizia). La società sarebbe responsabile dell’evento illecito in base al d.lgs. n. 231/01 ogni qualvolta esso fosse dovuto all’inosservanza delle norme previste in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.
Occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, non rilevano solo le norme espressamente dettate in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute nei luoghi di lavoro (tra le quali, soprattutto, il d.lgs. n. 81/2008), ma anche tutte le disposizioni tecniche che, nell’ottica di prevenzione dell’incolumità del lavoro, disciplinano settore per settore lo svolgimento e le tecniche di esecuzione di specifiche attività, nonché l’utilizzo di apparecchiature. In altre parole, al di là delle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, vengono in evidenza anche tutte le disposizioni che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.
Va precisato che l’ambito soggettivo delle fattispecie in esame non può essere limitato al solo personale interno esponente o dipendente della società (amministratori, impiegati, funzionari etc.) ma si estende, secondo la giurisprudenza, sino a comprendere chiunque si trovi all’interno delle struttura appartenenti alla stessa, purchè si tratti una presenza non atipica ed anormale.
Il tema della prevenzione degli infortuni, inoltre, merita particolare attenzione in presenza di contratti di appalto di lavori. La società committente, infatti, in qualità di appaltante, è tenuta all’osservanza di numerose disposizioni di legge, tra le quali, in particolare, il citato d.lgs. n. 81/2008. L’art 26 di tale decreto, ad esempio, stabilisce che il “datore di lavoro” della società committente, tra gli altri obblighi, è tenuto a fornire a tutto il personale dell’appaltatrice le informazioni sui rischi dello specifico ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché - proseguendo nella sintetica esemplificazione - a informare e cooperare con il personale della appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
2.3. Un terzo gruppo di reati è rappresentato dai delitti di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) o di associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
L’integrazione del delitto sussiste in presenza di un’associazione composta da almeno tre persone allo scopo di commettere più delitti.
Lo scopo dell’introduzione nel d. lgs. n. 231/2001 dei delitti associativi è il rendere perseguibile la società in relazione a qualsiasi reato venga commesso nel proprio interesse (e quindi, a prescindere dalla circostanza che tale reato sia incluso nel catalogo legale previsto dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/01), sempre che tali delitti siano caratterizzati a monte dalla natura associativa dei compartecipi.
Il reato associativo (delitto, come si è visto sopra, autonomo) deve essere nettamente distinto dalle ipotesi di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): mentre tale ultima ipotesi ricorre quando più persone commettono uno o più reati senza tuttavia che tra di loro vi sia alcuno stabile sodalizio, il reato associativo richiede la presenza delle seguenti condizioni: un vincolo associativo a carattere tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l’indeterminatezza del programma criminoso (che non viene meno anche se l’associazione è finalizzata alla commissione di reati della stessa indole); una struttura organizzativa, che, seppur minima, deve essere adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi perseguiti.
2.4. Un altro gruppo di fattispecie rilevanti è costituito dai reati di indebita percezione, truffa o malversazione in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 co. 2, 640 bis cod. pen.).
Tali norme incriminatrici mirano a garantire da un lato la regolarità nell’ottenimento di fondi, contributi, agevolazioni etc. da parte delle istituzioni pubbliche (compresi gli enti comunitari), dall’altro la correttezza della effettiva destinazione dei fondi ottenuti in favore degli scopi per i quali essi sono stati richiesti ed attribuiti.
2.5. Vi sono infine i reati volti alla protezione della regolarità e del corretto andamento della pubblica amministrazione, prime fra tutti le fattispecie di corruzione propria (finalizzata al compimento di un atto d’ufficio, art. 318 cod. pen.) nonché di corruzione impropria (per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 cod. pen.).
I reati di corruzione presuppongono che la promessa di denaro o di altra utilità sia effettuata ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, anche straniero.
Tali qualifiche pubblicistiche spettano ai rappresentanti ed ai funzionari di istituzioni ed enti pubblici (ad esempio, ASL, Uffici Comunali etc.. Si segnala inoltre come, secondo la giurisprudenza, abbiano le qualifiche pubblicistiche in esame anche esponenti o dipendenti di società di diritto privato (ad esempio una S.p.A.), caratterizzate da una componente pubblica e/o dallo svolgimento di un’attività di rilevanza pubblica. Tra queste, ad esempio: i dipendenti e gli esponenti di ENEL S.p.A., di ENI S.p.A., di altri servizi di pubblica utilità, di RAI S.p.A., di Ferrovie dello Stato S.p.A., di Poste Italiane S.p.A., dell’Ente Fiera di Milano, delle ex aziende municipalizzate (ad esempio AMSA, A2A, ASM) etc..
l reati di corruzione ricorrono anche in relazione a soggetti che, nell’ambito di Stati esteri, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (art. 322 bis cod. pen.).
Le fattispecie di corruzione in esame si integrano anche nel caso di semplice promessa della retribuzione di denaro o di “altra utilità”, indipendentemente cioè da un’effettiva corresponsione.
La nozione di “altra utilità” è assai estesa. Nella nozione rientrano non solo beni mobili, ma anche tutte quelle prestazioni idonee a soddisfare un bisogno umano: può consistere, dunque, tanto in un dare quanto in un fare. In sostanza il termine “utilità” sta ad indicare tutto ciò che può rappresentare, per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale. La giurisprudenza ha considerato “altra utilità”, ad esempio: assumere familiari dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio con cui il privato intrattiene rapporti, ove l’assunzione sia in qualche modo collegata al compimento di un atto dell’ufficio o anche ad una serie indeterminata di atti; assegnare incarichi professionali (ad esempio, consulenze), sia direttamente al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servizio) sia, indirettamente, ad un suo prestanome o ad un suo familiare; sponsorizzare società o associazioni in qualche modo “riferibili” al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio; il pagamento di viaggi o soggiorni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; gli abbonamenti a spettacoli o manifestazioni sportive etc..
Si segnala infine che non hanno penale rilevanza, con riferimento alla sola corruzione per atto d’ufficio (art. 318 cod. pen), i modesti omaggi di pura cortesia o di ricorrenza: per donativi di pura cortesia devono intendersi solo quelli che, per la loro oggettiva modicità, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell’atto d’ufficio e non appaiono, pertanto, quale un suo corrispettivo.
2.6. Si segnala, in chiusura, che è di questi giorni la presentazione di un disegno di legge che estenderà anche alle società la responsabilità per i reati in tema di inquinamenti.

3. I reati che danno luogo esclusivamente alla responsabilità personale.
3.1 Come si è anticipato, i reati che si esporranno di seguito prevedono la responsabilità penale personale dei soli autori degli illeciti. Ciò non toglie, tuttavia, che tali condotte siano prive di conseguenze per le società nell’ambito delle quali tali soggetti operassero.
Basti un esempio su tutti: si ipotizzi il caso del legale rappresentante di una società immobiliare che conceda in locazione un appartamento, di proprietà della medesima, ad uno straniero che egli conosce essere irregolare in Italia. In tale ipotesi, del reato commesso risponde in proprio il legale rappresentante della società, mentre, come si vedrà, la confisca dell’immobile viene disposta a carico della società immobiliare proprietaria.
3.2 Il primo gruppo di reati che pare di interesse analizzare attiene alla gestione del patrimonio della società immobiliare.
Un primo nucleo di fattispecie di penale rilevanza concerne il settore della cessione (nelle forma, soprattutto, della locazione) a terzi delle unità immobiliari di cui la società è proprietaria.
Al proposito viene anzitutto in rilievo l’ipotesi di reato prevista dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 286/1998, in tema di stranieri. Tale norma incrimina la concessione, anche in locazione, di un immobile ad uno straniero privo del permesso di soggiorno al momento della stipula del contratto o del rinnovo del medesimo. Come si è già anticipato, la sentenza di condanna per tale reato comporta la confisca obbligatoria dell’immobile.
La confisca dell’immobile inoltre può essere disposta anche in relazione ai reati di favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge Merlin (L. n. 75/1958).
3.3. Vi sono poi numerosissime figure di reato che attengono alla corretta gestione della società per quanto attiene ai profili di natura fiscale e contributiva.
Tra questi meritano di essere ricordate le incriminazioni prevista dal d.lgs. n. 74/2000, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, una delle fattispecie più ricorrenti è costituita dall’art.2 in tema di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. La norma incrimina chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si considerano le fatture (o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi: a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (c.d. “fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”); o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (c.d. “fatture soggettivamente inesistenti”).
Il soggetto giuridico che emette le fatture inesistenti risponde dello specifico reato previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 74/2000.
Accanto a tali fattispecie, vi sono inoltre le fattispecie previste dall’art. 3, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4, in tema di dichiarazione infedele, art. 5, relativo alla ipotesi di omessa dichiarazione, ed art. 10, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili.
3.4. Per quanto concerne le operazioni di natura edilizia o urbanistica, si segnala come vi siano numerose disposizioni normative nell’ordinamento, sia a livello nazionale, sia a livello regionale o comunale.
Sotto il profilo strettamente penalistico, la normativa di riferimento può essere individuata nel D.P.R. n. 380/2001, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
In particolare, l’art. 44 comma 1 lett. a) di tale decreto contiene le sanzioni per le fattispecie contravvenzionali legate all’inosservanza delle norme, prescrizioni, e modalità esecutive degli interventi previsti dalla legge (ad esempio, interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire, art. 34); la lettera b), dal canto suo, prevede la pena dell’arresto nei più gravi casi di esecuzione dei lavori in totale difformità (art. 31) o assenza del permesso a proseguire nonostante l’ordine di sospensione degli stessi (art. 40).
Merita anche un cenno, in questa sede, la disciplina prevista dal D.lgs. n. 42/12004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, l’art. 169 di detto Codice contiene le sanzioni per chi realizza opere illecite su beni culturali (ad esempio, per chi, senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica o esegue opere di restauro su un bene vincolato). L’art. 181 del Codice, infine, prevede le sanzioni per l’esecuzione, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità do essa, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Sul punto si segnala che la rimessione in pristino, da parte del trasgressore, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistico, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa – e, comunque, prima che intervenga la condanna – estingue il reato.
3.5. Le società immobiliari trattano quotidianamente numerosi dati identificativi e personali (talvolta anche sensibili) relativi ai soggetti con cui esse interagiscono. Tali dati devono essere trattati nel rispetto di quanto stabilito nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). L’art. 167 del Codice contiene le sanzioni applicabili alle ipotesi di irregolarità nel trattamento dei dati personali.

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