_news #361
05 Luglio 2017
“Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici” Aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56 del 5-5-2017, entrato in vigore il 20-5-2017 – Assoedilizia: Commento a cura di Ing. Susanna Bulferetti Ph.D. – Profili applicativi e criticità
La normativa per la regolamentazione degli Appalti Pubblici ha radici molto lontane. È infatti con la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F “Legge fondamentale sui lavori pubblici” che viene introdotta la prima regolamentazione in materia. Alcuni anni dopo, il Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 “Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato” introduce la regolamentazione della Direzione dei Lavori.
Tali leggi non vengono pressoché modificate per quasi un secolo. È infatti molto successiva la grande rivoluzione introdotta dalla Legge Merloni “La legge quadro sui lavori pubblici” (Legge 109/1994), nata in seguito all’avvento di Tangentopoli. Tale legge, composta inizialmente di 27 articoli, ha stabilito una nuova regolamentazione del settore dei lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda la qualificazione delle imprese, la capacità progettuale della Pubblica Amministrazione decisamente rafforzata per elaborare
progetti all’interno delle P.A. stesse, nonché la pubblicità dei lavori pubblici e la relativa comunicazione ai terzi. Per entrare in vigore ha avuto necessità di 19 decreti legge, ma dal 1998, anno di effettiva entrata in vigore, è rimasta pur sempre unpunto di riferimento.
Il decreto legislativo 163/2006 (“Codice Appalti”) ha segnato poi una ulteriore pietra miliare nella regolamentazione della disciplina dei lavori pubblici. Un sostanziale cambiamento si è invece intravisto con l’avvento delle Direttive Europee sulle concessioni e gli appalti, nel 2014, che oltretutto implicavano un recepimento per i Paesi membri, nei due anni successivi.
In quest’ottica si inserisce quindi la legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha conferito al Governo la delega per “l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
In attuazione della succitata delega il Governo ha adottato il D.Lvo n. 50 del 2016 recante il “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”. Si ricorda che la sua stesura, di fatto, è avvenuta in meno di tre settimane, ormai alle porte dello scadere dei due anni!
Nonostante fosse positiva l’intenzione del Governo delegato alla stesura del Codice – il tutto all’interno di un corpus normativo più semplice, senza ricorrere al regolamento attuativo ma a provvedimenti più snelli di cosiddetta soft law, ovvero a più semplici Linee guida ed atti attuativi – i cui principali elementi di novità dovevano essere il valutare le gare non più sulla base del criterio legato al prezzo ma soprattutto alla qualità dell’opera, il ridurre pesantemente la possibilità di ricorrere a varianti, creare “stazioni appaltanti” qualificate, con personale ed organizzazione adatte a poter fare le gare, premiare le imprese che svolgano i lavori nei tempi e nei costi previsti, come noto, la sua approvazione ha, da subito, suscitato un vivace dibattito.

Il decreto legislativo n. 50 del 2016: alcuni elementi di sintesi In considerazione delle tempistiche di stesura assai limitate, il Codice è apparso piuttosto scoordinato e non
completo, se raffrontato al precedente.
Per taluni la sua architettura e alcuni aspetti poco chiari hanno contribuito alla paralisi da parte delle Pubbliche Amministrazioni nella pubblicazione dei Bandi. Alcuni tra gli elementi di assoluta novità introdotti dal legislatore, su cui si fonda il Codice sono i seguenti:
• La centralizzazione delle stazioni appaltanti, che implica un auspicabile aumento del livello della qualità della pubblica amministrazione che oggi è chiamata ad agire con maggiore discrezionalità e flessibilità potendo entrare in contatto diretto con il mercato.
• La possibilità per le stazioni appaltanti di promuovere consultazioni preliminari del mercato: a tal fine è necessaria un’amministrazione forte, indipendente, capace di dialogare con gli imprenditori e con
il mercato per capire come questo sia in grado di soddisfare al meglioi propri bisogni.
• Un altissimo livello di trasparenza nel rispetto della legalità intesa come volano per lo sviluppo.
• Una nuova forma di responsabilizzazione dell’impresa così come delle pubbliche amministrazioni volta a valorizzare il merito dell’impresa, le sua capacità, i suoi mezzi ed i suoi uomini, operando nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, come attestato dal rating d’impresa (un punteggio basato sulla capacità di eseguire le opere bene e nei tempi previsti, che dia ragione della serietà delle imprese).
Assoluta novità introdotta dal Codice è la previsione di 62 atti attuativi: alcuni particolari aspetti vengono approfonditi in specifiche Linee guida – talune vincolanti, altre buone prassi o solo pareri –, suddivise per settori, la cui stesura resta in capo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mentre altri atti vengono emanati dal Ministero per le Infrastrutture.
Il ruolo riconosciuto ad ANAC è assolutamente chiave: gli vengono infatti assegnati poteri d’intervento fino a quel momento mancanti. I pareri formulati dall’ANAC divengono vincolanti e le viene attribuito il compito di accompagnare le amministrazioni nel processo di affidamento degli appalti, per verificare che tutto sia corretto e legale.
Questa novità, benché da molti venga contestato il ruolo di ANAC di controllore – avendo assunto il compito di vigilanza già dell’Attività di Vigilanza dei Contratti Pubblici(D.L. n. 90/2014) – e al tempo stesso di legislatore, è considerata a livello internazionale una best practice ed è riconosciuta anche per la Cooperazione e dall’Organizzazione lo Sviluppo Economico (Ocse).

Considerazioni sulle riforme: cenni Spesso si è portati a dimenticare che nessuna riforma nasce da subito perfetta, ma può diventarlo grazie ad una fase di progressivo adattamento, in cui un ruolo fondamentale è attribuito ai decreti “integrativi e correttivi”. Con tali decreti, infatti, è possibile assicurare la “qualità formale” del testo, con l’eliminazione di illegittimità, refusi, difetti di coordinamento, errori tecnici, illogicità, contraddizioni, oltre che apportare le correzioni e le integrazioni che solo un periodo di applicazione pratica può rendere note, al fine di garantire il buon funzionamento della riforma stessa.
La necessità di tali azioni correttive generalmente emerge in seguito ad una fondamentale attività di monitoraggio, che risulta indispensabile per due principali ragioni:
• da un lato, per verificare se la riforma ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi, ha davvero migliorato l’attività di cittadini e delle imprese, cioè in estrema sintesi, se la riforma così come pensata è stata anche percepita;
• dall’altro, per predisporre su una base istruttoria seria e “quantitativamente informata” i più efficaci interventi integrativi e correttivi.
Alla luce di quanto brevemente riportato, è evidente l’importanza che assumono i decreti legislativi integrativi e correttivi poiché costituiscono uno “strumento” fondamentale per assicurare la realizzazione di una riforma efficace, in concreto.

L’evoluzione del quadro normativo
Nella G.U. del 15 luglio 2016 è stato pubblicato un copioso avviso di rettifica, avente ad oggetto un elevato numero di norme (circa la metà dei 220 articoli) del Nuovo codice dei contratti pubblici. Tale intervento è servito a porre rimedio ad errori materiali ed omissioni, secondo quanto disposto dagli artt. 8 d.P.R. n. 1092 del 1985 (t.u. disposizioni promulgazione e pubblicazione delle leggi), 14 e 18 del d.P.R. n. 217 del 1986 (regolamento di esecuzione).
Fra i vari interventi apportati, alcuni hanno riguardato l'art. 216 sulla disciplina transitoria, altri correzioni formali di errati riferimenti normativi esterni; altri ancora la correzione di riferimenti interni al testo.
L’art. 9, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19 ha introdotto, di fatto, la prima modifica normativa al Codice. La novella ha riguardato l’art. 216, comma 11, terzo periodo ed ha “prorogato l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici” (di cui dall’art. 66, comma 7, dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) dal 31 dicembre 2016 fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 73, comma4, del nuovo Codice.
Nella fattispecie si tratta del decreto che doveva essere adottato, d’intesa con l’ANAC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione ed adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Nelle more il decreto in questione è stato adottato (d.m. 2 dicembre 2016, n. 248 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e98 del d.lgs. n. 50 del 2016”) ed è stato pubblicato nella G.U. del 25 gennaio 2017.

Il Correttivo del decreto legislativo n. 50 del 2016 – Decreto Legislativo n. 56/2017 pubblicato in data 05.05.2017 ed in vigore dal 20.05.2017 Così come previsto al Comma 8 dell’art. 1 della Legge delega del 28 gennaio 2016 n. 11, il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha deciso di avvalersi della facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive ed ha approvato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del23 febbraio 2017 lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Lo schema di decreto recepisce:
• quanto emerso dalle consultazioni effettuate dal Parlamento (principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria);
• le osservazioni formulate dall’ANAC nonché le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi nel frattempo emanati;
• i suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni.
Si sono inoltre considerate le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP), effettuate nell’ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo212 del Codice stesso, nonché quelle emerse dalle consultazioni in attuazione della legge delega.
In sintesi, gli interventi correttivi ed integrativi previsti nel decreto legislativo n. 50 del 2016 – di ben131 articoli su 220 – possono essere ricondotti in quattro categorie principali.
1) La correzione dei numerosi refusi ed errori, che sembrerebbero in prima analisi, meramente materiali.
Tale correzione pone rimedio ad errori ed imprecisioni che possono comunque essere fonte di incertezze e di dubbi applicativi.
2) Una seconda tipologia di correzioni riguarda la disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti abrogazioni delle numerose disposizioni di leggi speciali che hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici. Tali interventi correttivi si sono resi necessari per un migliore coordinamento del nuovo Codice con altre leggi vigenti, coordinamento quasi del tutto mancato in sede di adozione del Codice che permette una più agevole lettura ed interpretazione del testo.
Si pensi solo a titolo di esempio, al mancato coordinamento con il codice del processo amministrativo, i cui artt. 120 e ss., in materia di rito appalti, e l’art. 133, lett. e), n. 2) in materia di giurisdizione continuano a rinviare a disposizioni del d.lgs. n. 163/2006. Occorre, pertanto, procedere a ulteriori abrogazioni espresse di disposizioni rimaste extravaganti e a operazioni di coordinamento, che talora sono molto delicate (come, ad esempio, nel caso del rapporto con il d.lgs. n. 208/2011 in tema di appalti nel settore delle armi).
3) Una terza tipologia di correzioni si è resa necessaria al fine di rimuovere alcuni errori di recepimento delle direttive e di attuazione della legge delega, che si traducono in altrettante illegittimità delle disposizioni del Codice per contrasto con le direttive o per eccesso di delega.
4) Infine, una quarta tipologia di correzioni è stata apportata al fine di rimediare a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza. Limitate modifiche sono invece state apportate agli istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa. È in questo ambito che si rilevano le vere potenzialità e l’utilità
proprie dello “strumento” del Decreto Correttivo.

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Alcune considerazioni generali Alcune modifiche riguardano norme inspiegabilmente cancellate nel2016, pertanto si torna a specificare, per esempio, che i certificati di pagamento debbono essere emessi entro 45 giorni dalla conclusione degli stati di avanzamento lavori, che i pagamenti dei progettisti esterni alla P.A. non possono essere condizionati dall’acquisizione di finanziamenti.
In linea generale, vengono riconosciute al Correttivo le stesse criticità sull’impostazione avanzate per il Codice, tra cui la scelta di non essersi limitati a recepire le direttive europee che ne sono alla base, ma di aver inserito miriadi di regole specifiche.
Anche il correttivo non sfugge alla tentazione del Legislatore di dettare norme-bando, cioè disposizioni di dettaglio che trasformano una previsione generale ed astratta, quale dovrebbe essere una legge, in una previsione puntuale, come appunto un bando. Quanto accennato si riscontra per esempio nella norma che regola la cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa, cioè la gara basata sulla valutazione della qualità oltre che del prezzo, ove si stabilisce che il punteggio attribuito al prezzo (offerta economica) non
possa superare il 30% del totale.
Questa previsione, di fatto, limita la necessaria discrezionalità operativa delle stazioni appaltanti, ma va interpretata positivamente riguardo alla qualità attesa delle opere.
Nel correttivo vengono riconosciute due tipologie di offerte: miglior prezzo ed offerta economicamente più vantaggiosa. Alcune criticità da parte della P.A. nascono nell’attuazione del principio di rotazione previsto per la maggior parte degli appalti (fino al milione di euro con affidamento tramite procedura negoziata) e nella possibilità di svolgere indagini di mercato. La prassi ha portato, sposando lo spirito proprio della legge, nonostante non espressamente previsto, che le P.A. facciano avviso, raccolgano gli interessati, e infine effettuino il sorteggio attuando così una sorta di “rotazione”.
Spesso le imprese incontrano difficoltà nei Bandi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora si tratti di importi bassi, poiché risulta difficile comporne l’offerta tecnica.
Nell’ottica di ridurre le innumerevoli dichiarazioni (requisiti soggettivi) da produrre, già nel Codice nel2016 si è previsto il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) sottoscritto dal Legale Rappresentante, ma nello specifico non è stato introdotto un fac-simile adeguato alla nostra realtà, pertanto le PA finiscono per chiedere sia le dichiarazioni, che il DGUE.
Sicuramente un aspetto particolarmente limitativo che è stato introdotto, riguarda la percentuale di opere da subappaltare. È previsto il 30% dell’intero importo del lavoro.
Tale limitazione risulta sicuramente difficilmente attuabile per le imprese di oggi che generalmente creano la struttura e coordinano le altre lavorazioni che vengono subappaltate.
Questa previsione ha di fatto portato l’ANCE (l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) a predisporre un ricorso alla Corte Europea, ricordando che in nessun altro Paese vige una limitazione così forte.
Ben accolta, per valutare l’affidabilità delle imprese, è “l’elaborazione del rating d’impresa” in capo ad ANAC. Ad oggi è previsto che sia facoltativo e in funzione anche del rispetto dei tempi di attuazione delle commesse. Con questo elemento si ritiene si possa attribuire premialità alle imprese, derivante dalle competenze, dall’affidabilità e le capacità delle stesse. Alcune proposte di metodo sono però già state avanzate dall’ANCE al fine di ricondurre ad indici (espressi in valori %) alcuni aspetti che concorrono a qualificare le imprese: il patrimonio netto, l’indice di liquidità, il costo del personale, i macchinari e le attrezzature ed elementi relativi alla storia delle imprese che portino ulteriore punteggio.
Tutti questi elementi, opportunamente pesati, concorrono a definire la percentuale di incremento, qualora oltre la soglia minima, della cifra di affari e dei lavori.
Si ricorda infine che, nonostante le aspettative, le Linee Guida prodotte da ANAC sono solo 10 e che nelle stesse non vengono indicati gli articoli che vanno a sostituire, pertanto si genera confusione negli operatori poiché si ha la coesistenza sul medesimo argomento delle Norme del Regolamento e di quanto invece previsto nelle Linee Guida.

Alcune considerazioni puntuali
Alcune perplessità vengono avanzate in ordine al fatto che il Codice avrebbe dovuto perseguire innanzitutto gli obiettivi di trasparenza, digitalizzazione e accessibilità piena agli atti (art. 1, comma 1, lett. q), n. 2, legge delega), obiettivo peraltro in linea con quello dichiarato per altre recenti riforme, come quelle del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, modificato da ultimo dal D.Lgs. 179/2016) e del Decreto trasparenza (D.lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato, c.d. FOIA).
L’art. 52, peraltro non modificato nel Correttivo, reca innanzitutto una serie di ipotesi in cui le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di presentazione dell’offerta. Ma, ovviamente, prima ancora di esaminare le ipotesi di esclusione formulate
dal legislatore, non è possibile non chiedersi come mai non si sia semplicemente disposto che la stazione appaltante sia tenuta a prevedere modalità alternative di presentazione delle offerte, a fronte di circostanze
specifiche e concrete in cui l’uso di mezzi di comunicazione elettronici sarebbe potuto risultare eccessivamente oneroso o idoneo a determinare una limitazione dell’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Peraltro, anche le stesse ipotesi in cui le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici sono formulate in modo troppo generico per non dare adito


ad interpretazioni idonee a ricomprendere una casistica tutt’altro che“eccezionale”. Si pensi, ad esempio,
al caso in cui “l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per l’ufficio, non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”. Ma il mancato conseguimento degli obiettivi
fissati dalla legge delega in relazione all’incremento dei livelli di trasparenza, digitalizzazione e accessibilità
piena agli atti risulta palese nella previsione che contempla la possibilità di utilizzare “la comunicazione orale, anche telefonica” tra la stazione appaltante e gli operatori economici nelle procedure di appalto e di concessione. Atteso che per esigenze di semplificazione si sarebbe potuto prevedere che tali comunicazioni
fossero eseguite tramite posta elettronica, anche ordinaria e non certificata, è purtroppo evidente che tale disposizione risulta ben lontana dal perseguire obiettivi di trasparenza e digitalizzazione delle procedure.

Modifiche significative contenute nel Correttivo (principali)
Di seguito si riportano le principali correzioni apportate nel Correttivo e la relativa motivazione.
L’articolo 12 apporta modifiche all’articolo 22 del codice in materia di Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. In particolare:
a) si aggiunge un periodo al comma 2, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono
stabilite anche le modalità di monitoraggio.
Inoltre, si prevede l’istituzione di una commissione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni
sui dibattiti pubblici, monitorandone l’attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 13 apporta modifiche all’articolo 23 del codice, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina sulla progettazione.
Tali modifiche sono propedeutiche a quelle apportate all’articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. In particolare:
a) si apportano modifiche al comma 3, al fine di definire il contenuto minimo del quadro esigenziale, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
b) le modifiche al comma 5 del predetto articolo 23, chiarisco che il“progetto di fattibilità”, pur salvaguardando l’obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto oltre che in un’unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata“documento di fattibilità delle alternative progettuali”. Ciò consente di poter ripartire l’impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l’altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre necessarie in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo comma 5, di sostituire alla parola “schemi” la parola“elaborati” riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico;
c) si apporta una modifica al comma 6 dello stesso articolo 23 volta ad estendere l’ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Infatti l’indicazione delle indagini da eseguire non può essere parziale e limitata al solo settore geognostico;
d) si inseriscono due periodi al comma 16, volti a prevedere rispettivamente che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezziari regionali, aggiornati annualmente e che i costi della manodopera devono essere esplicitati nei documenti a base di gara, nonché quelli della sicurezza che sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso d’asta.
L’articolo 14 apporta modifiche all’articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.
In particolare:
a) la modifica è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, prevedendo l’obbligo e non la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della Giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento;
b) la modifica successiva va anch’essa prevista al fine di aumentare le tutele economiche dei progettisti, modifica il comma 8, introducendo i commi 8-bis e 8-ter. In particolare il comma 8-bis dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l’attività di progettazione e le relative attività tecnicoamministrative, all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata;
il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.
L’articolo 21, apporta modifiche all’articolo 31 del Codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare, si propone di riscrivere il comma 5, secondo periodo, in modo da chiarire che, con l’atto dell’ANAC, sono, altresì, determinati l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non con il direttore dell’esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice.
L’articolo 22, apporta modifiche all’articolo 32 del Codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare:
a) si introducono elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante possa avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
b) si chiarisce che i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
L’articolo 25, apporta modifiche all’articolo 36 del Codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. In particolare:
a) si sopprime l’erroneo riferimento all’articolo 63, e si fa riferimento esplicito alla “procedura negoziata”;
b) la modifica è volta a chiarire che le procedure di affidamento per le opere a scomputo sono le procedure ordinariamente previste per tutti gli affidamenti;
c) si apportano modifiche al comma 4, prevedendo che per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applicano le modalità di calcolo previste dall’articolo 35, comma 9. Ciò peraltro consente di risolvere anche un EU Pilot.
d) Si riscrive il comma 5 prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull’aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti.
e) Si sopprimono il primo e il secondo periodo del comma 6 al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al comma 5;
f ) si introduce il comma 6-bis, volto a prevedere che nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l’assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che nei mercati elettronici la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Le modifiche di cui alle lettere d), e) ed f) sono volte a semplificare, pertanto, le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l’attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all’art. 81 risulta poco chiara e non introduce una misura di semplificazione.
L’articolo 27 apporta modifiche all’articolo 38 del Codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.
In particolare:
a) la modifica al comma 4 è volta a consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio anziché nel triennio, come previsto dal codice. Ciò in quanto l’attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio.
L’articolo 46 apporta modifiche all’articolo 77 del Codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa.
In particolare:
a) si è modificata la rubrica dell’articolo con la seguente “Commissione giudicatrice”;
b) al fine di una maggiore trasparenza, vengono apportate modifiche al comma 3. In particolare, sono sostituiti il secondo e terzo periodo, e si prevede che l’ANAC comunichi alla stazione appaltante, entro 5 giorni dalla richiesta della stessa, l’elenco dei componenti delle commissioni, da nominare nel rispetto del principio di rotazione. Inoltre, viene inserita la previsione che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per i contratti di servizi e di forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
c) si modifica il comma 4, prevedendo che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura, ciò in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato che ha chiarito che la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara;
d) si inseriscono due nuovi periodi al comma 9, volti a prevedere che le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano il possesso dei requisiti dei commissari e, in caso di verifica negativa o di dichiarazione di incompatibilità dei candidati, comunicano tempestivamente all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
L’articolo 47 modifica l’articolo 78 del Codice in materia di gestione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell’albo e delle commissioni aggiudicatrici.
In particolare:
a) è introdotto il principio, contenuto in un nuovo comma, 1-bis, secondo cui le sedute della commissione di aggiudicazione sono di norma pubbliche, salvo quelle previste per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificatamente individuate.
L’articolo 49 prevede le modifiche all’articolo 80 del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici.
In particolare:
a) nel comma 2 si individuano con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche, ai sensi della normativa antimafia;
b) il comma 3 chiarisce che l’esclusione di un operatore economico si riferisce sia alle ipotesi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia alle ipotesi di sussistenza delle cause antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 80 ed inoltre si chiarisce che l’esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli istitori e dei procuratori generali;
c) il comma 4 chiarisce che l’irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, quali, ad esempio, Inarcassa;
d) modifiche al comma 5. Oltre a sopprimere la previsione dell’esclusione dell’appaltatore, in caso di mancanza di requisiti del subappaltatore, vengono inserite le lettere f-bis.) e f-ter) volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate sia nella procedura in corso, sia in procedure prevedenti come risultante l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC. Si corregge inoltre un refuso alla lettera i).
L’articolo 50 modifica l’articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara. L’articolo 81, nella sua attuale formulazione, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice, venga acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”.
Con la modifica si propone di estendere l’utilizzo della citata banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti.
Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.
L’articolo 52 apporta modifiche all’articolo 83 del Codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. In particolare:
a) la modifica del comma 5 prevede, nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell’appalto;
b) le modifiche al comma 8 sono volte a chiarire che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come peraltro avveniva nella disciplina previgente.
Si prevede, inoltre, che nel bando, debba essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti.
c) Il comma 9 propone un nuovo meccanismo del soccorso istruttorio, con l’eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento. L’eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell’ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato;
d) le modifiche al comma 10 riguardano l’istituzione presso l’ANAC del sistema di rating d’impresa. Tali modifiche sono state proposte dalla stessa ANAC alla luce di approfondimenti della disposizione vigente, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Tali approfondimenti sono stati sviluppati in molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici. Le proposte
di modifiche tengono conto anche dell’esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di gold plating. Le modifiche sono volte, in particolare, a rivedere l’attuale esclusivo collegamento del sistema di rating d’impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa. Si provvede a coordinare correttamente lo strumento con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Si provvede anche a rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa, individuandone pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell’impresa esecutrice. Ciò in quanto si tratta di attività particolarmente complessa e che richiede un’indagine articolata, coinvolgente diversi soggetti a livello istituzionale.
L’articolo 53 introduce modifiche all’articolo 84 “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” del codice.
In particolare:
a) viene modificato il comma 4, alla lettera b), prevedendo che, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
b) si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre ai migliori cinque anni dell’ultimo decennio il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tenere conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche – e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore – aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell’ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;
c) si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: “organismi di certificazione” con le seguenti: “organismi di attestazione”, in quanto l’attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l’accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n° 765 del 2008, rilasciato dall’Ente unico nazionale (in Italia denominato Accredia).
L’articolo 59 apporta modifiche all’articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura. In particolare:
a) si inserisce un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell’articolo;
b) si modifica il comma 6 prevedendo che, ai fini dell’escussione della garanzia, sia sufficiente una condotta imputabile all’affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; ciò peraltro è coerente con un’osservazione formulata dal Consiglio di Stato.
c) Nella modifica al comma 7, la cui correzione è volta ad apportare modifiche alla disciplina sulle garanzie al fine di semplificarne l’attuazione, si specificano le modalità di calcolo delle successive riduzioni dell’importo della garanzia, chiarendo che ogni riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente e che anche la riduzione prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica, è cumulabile con quelle previste nei periodi precedenti;
d) infine, si prevede un nuovo comma, dopo il comma 8, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all’articolo103 comma 9.
L’articolo 60 modifica l’articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell’appalto.
In particolare:
a) al comma 4, lettera c) si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo inferiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore
alla soglia comunitaria, rimanendo valide le caratteristiche già previste nel Codice, della ripetitività degli stessi e l’eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;
b) si introduce la previsione che la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico (massimo 30%), al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;
c) si modifica la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l’oggetto dell’appalto.
L’articolo 62 modifica l’articolo 97 del Codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a precisare i metodi matematici delle casistiche che determinano il limite di anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all’esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare:
a) al comma 5 si indica correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma10 dell’articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla sicurezza, anziché al comma 9 come previsto precedentemente.
L’articolo 66 modifica l’articolo102 del Codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata “Collaudo e verifica di conformità”.
In particolare:
a) si provvede, al comma 1, a sostituire le parole “del direttore dell’esecuzione” con quelle più corrette di: “direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture;
b) si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;
c) si riscrive il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell’ambito degli incentivi di cui all’articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;
d) si propone l’inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l’esclusione dell’affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
L’articolo 67 apporta modifiche all’articolo 103 del Codice in materia di disciplina delle garanzie definitive.
In particolare:
a) si modifica il comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell’obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie.
Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell’obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni.
b) si apportano delle modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l’amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.
L’articolo 69 modifica l’articolo 105 del Codice in materia di subappalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, pur non recependo le indicazioni della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare:
a) al comma 1, si sopprime la locuzione “di norma” al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;
b) si modifica il comma 2. In particolare si chiarisce che il limite del 30% non è da riferirsi alla categoria prevalente ma all’importo complessivo del contratto sia nel caso di appalti di lavori che di servizi e forniture.
Tale disposizione aveva dato luogo, infatti, a molteplici questioni interpretative e, pertanto, si è scelto di tornare a quella previgente.
Inoltre, si prevede che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
L’articolo 74 modifica l’articolo 110, del codice recante disposizioni in materia di procedure di affidamento
in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
In particolare:
a) i commi 3 e 4 eliminano la previsione di sentire l’ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l’impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati.
L’articolo 75 modifica l’articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo.
In particolare:
a) La modifica al comma 1 recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n° 02282 del03711/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016) reso sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell’esecuzione.
La proposta, pertanto, è volta a prevedere, in norma, che l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori è affidato prima all’interno e, qualora non vi siano risorse, all’esterno;
b) Si inserisce il comma 1-bis finalizzato a precisare che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con decreto, può essere nominato un assistente del direttore dell’esecuzione nonché ad inserire tra le spese a disposizione della stazione appaltante in fase di direzione lavori anche quelle per
accertamenti di laboratorio e spese per oneri di sicurezza, prevedendo che i criteri per la determinazione dei costi siano stabiliti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
c) La modifica al comma 2 prevede che il direttore dell’esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell’appalto.
L’articolo 93 modifica l’articolo152 del codice che specifica l’ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee.
In particolare:
d) la modifica al comma 4 introduce, nei concorsi di progettazione, nei casi in cui venga previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore;
e) si riscrive il secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione, prevedendo che nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso.
Si specifica che, in tali casi ai fini del computo della soglia, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato. Infine, sempre al comma 5, è corretto il refuso riguardante i soggetti che possono costituire un raggruppamento temporaneo previsti dall’articolo46 e non dall’articolo 24 del codice.
L’articolo 99 modifica l’articolo163 del Codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare:
f ) apporta modifiche al comma 1, volte a specificare che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche privata;
g) la modifica del comma 9 al fine di limitare la procedura ivi prevista ai soli appalti pari o superiori a40.000 euro, precisando ulteriormente i presupposti necessari per il ricorso alla medesima procedura.
L’articolo 107 modifica l’articolo180 del Codice, in materia di Partenariato pubblico privato.
In particolare, all’ultimo periodo del comma 6 si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta percento, come precedentemente previsto) del costo complessivo, comprensivo dell’investimento di eventuali oneri finanziari.
Tali modifiche, come quelle previste all’articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.
L’articolo 123 modifica il comma 1 dell’articolo 211 del Codice, in materia di pareri di precontenzioso dell’ANAC, prevedendo che il parere dell’ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso “previo contradditorio”.
Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell’esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di procedimentalizzare l’istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa.
L’articolo 125 modifica l’articolo 213 del Codice riguardante l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In particolare:
a) si inserisce, al comma 3, lettera h-bis), prevedendo che l’ANAC, al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;
b) apporta modifiche al comma 8 finalizzate a rendere univoco l’invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza.
In particolare si chiarisce che ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di rendere univoco l’invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza.
Si prevede inoltre che l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1; l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere; la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti;
c) si riscrive l’ultimo periodo del comma 10 prevedendo che l’Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, si occupi della verifica dei gravi illeciti professionali, dell’attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Si stabilisce, infine, che l’Autorità assicuri, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81.
Ciò in quanto si ritiene utile recuperare la previsione di chiusura prevista dalla lettera dd) dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per legittimare la richiesta di comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti delle notizie utili ai fini dell’inserimento nel casellario;
d) si introduce il comma 17-bis volto a superare possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità, considerata la rilevanza giuridica ad essi riconosciuta.
Si chiarisce la necessità di precisare la data di efficacia degli atti che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione dei medesimi atti nella Gazzetta Ufficiale.



*libero professionista iscritto all’ordine degli ingegneri di Brescia,
segretario AIITT (Associazione Italiana Ingegneri del Traffico e dei Trasporti) sezione Lombardia.

Note dell’autrice
Sia per quanto riguarda i contenuti, talvolta espressi in maniera inadeguata, sia per il numero davvero considerevole di errori (anche materiali) presenti nel testo. Talune grossolane imprecisioni hanno trovato giustificazione nell’esigenza di licenziare un testo entro i termini concessi per il recepimento delle Direttive della Comunità Europea, onde evitare di essere multati per inadempienza.
Si ricorda che tali correzioni esulano, a stretto rigore, dal core di un decreto correttivo, finalizzato invece ad introdurre modifiche prevalentemente di carattere “sostanziale”, che si rendono necessarie o opportune dopo un congruo periodo di applicazione pratica.
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