_news #47
26 Novembre 2007
Note sul contratto servizi energia
La recente Delibera della Regione Lombardia 5773 del 31 Ottobre 2007 che modifica ed integra la n. 5018 del 31 giugno 2007, prevede all’art. 6.2 lettera d) che “ a decorrere dal 1° gennaio 2008 nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati è obbligatoria la certificazione energetica”.
Nel Glossario di cui all’art. 2 “Definizioni” lettera f) della delibera stessa è riportata una definizione di contratto servizio energia:
è l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
La normativa nazionale per la certificazione energetica degli edifici, “Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”
prevede l’obbligo della certificazione energetica per tutti i contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione relativi ad immobili per uso pubblico o nei quali figura come committente un soggetto pubblico:
art 1 quater
“A decorrere dal 1 luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.”
La differenza tra le due tipologie di contratto è sostanziale ed è stata oggetto di numerosi approfondimenti: il contratto di servizio energia non si limita all’ordinaria gestione, manutenzione e conduzione degli impianti nel rispetto della normativa, ma prevede obiettivi di comfort e risparmio energetico da conseguire anche attraverso la riqualificazione degli impianti.
La definizione di contratto servizio energia riportata nella Delibera regionale è ripresa integralmente dalla “Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” che è stata sostituita parzialmente dal Dlgs 311/2006:
nel regolamento di attuazione della legge, il DPR 412/1993, è riportata all’art. 1 la seguente defi-nizione:
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
Il servizio energia in quanto oggetto di agevolazione fiscale e la relativa contrattualistica sono stati in seguito alla L.10/91, oggetto di chiarimenti e modifiche ad opera del Ministero delle finanze (attuale agenzia delle entrate), che ne ha definito regole e modalità applicative, in particolare la Circ. 273/98 del ministero delle finanze.
Di recente la DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E del 5 aprile 2006
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, introduce nuove tipologie contrattuali in tema di servizi energetici che dovranno essere adattate al contesto italiano;
in particolare la stessa Direttiva riporta all’art. 3 lettera e) una ulteriore definizione di servizio ener-getico:
«servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del ser-vizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
A seguito di questa direttiva il MSE sta procedendo all’elaborazione di uno specifico provvedimento che avrà lo scopo di aggiornare le modalità contrattuali in tema di prestazioni e servizi energetici alla luce dei nuovi obiettivi di efficienza energetica a livello comunitario.

© 2007 Neuronica Creactive Machine - Neuronica S.r.l.