_news #86
13 Marzo 2008
Antiriciclaggio: le nuove regole per l'emissione degli assegni e la circolazione del denaro contante
Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla disciplina per la lotta al riciclaggio del denaro sporco, entrerà in vigore il 30 Aprile 2008.

NUOVO PLAFOND PER ASSEGNI AL PORTATORE E DENARO CONTANTE
A partire dal 30 Aprile 2008, il plafond per trasferire denaro contante, libretti di risparmio ed assegni al portatore passa da € 12.500,00 ad € 5.000,00.
Per trasferire importi pari o superiori ad € 5.000,00, dovranno essere disposti esclusivamente bonifici bancari, postali, assegni bancari o circolari non trasferibili.

OPERAZIONI UNITARIE
Le operazioni di importo pari o superiori ad € 5.000,00 non potranno essere ripartite in operazioni di importo inferiore ad € 5.000,00.
Per “operazione frazionata” si intende “una operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

NOVITA’ RELATIVE AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Dal 30 Aprile 2008, gli assegni bancari, circolari e postali, saranno rilasciati al richiedente (dalle Banche ed Uffici Postali) con la ”clausola di non trasferibilità”.
Solo su richiesta scritta del richiedente, si potranno ottenere assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari liberamente trasferibili per importi inferiori ad € 5.000,00 (previo pagamento dell’imposta di bollo di € 1,50 per assegno).

ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (“all’ordine mio proprio”, “a me stesso” e simili) dovranno essere girati esclusivamente ad una Banca o alle Poste per l'incasso (non potranno circolare “al portatore” e, dunque, essere girati ad un soggetto diverso dal traente).

ASSEGNI TRASFERIBILI
Gli assegni trasferibili (importi inferiori ad € 5.000,00) dovranno essere girati con la cosiddetta “girata piena”: il beneficiario, a pena di nullità, dovrà apporre, sul retro del-l'assegno, la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del nuovo prenditore, oltre al codice fiscale del girante (ad esempio: Mario Rossi gira a Luigi Bianchi un assegno bancario trasferibile di cui è beneficiario: sul retro dovrà scrivere “per me pagate a Luigi Bianchi” e far seguire tale girata dalla propria firma e dal codice fiscale).

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
I libretti di deposito al portatore (bancari o postali) non potranno essere emessi per importi superiori ad € 5.000,00.
I libretti in essere al 30 Aprile 2008, per importi superiori ad € 5.000,00, dovranno essere estinti entro il 30 giugno 2009 o ridotti per importi inferiori ad € 5.000,00.
A partire dal 30 Aprile 2008, il trasferimento dei libretti di deposito (bancari o postali) al portatore dovrà essere comunicato all'emittente (banca o ufficio postale) entro trenta giorni dal trasferimento.
La comunicazione dovrà riportare i dati identificativi del soggetto cessionario, oltre alla data del trasferimento del libretto.

SANZIONI
Sono previste sanzioni pecuniarie, dall'1 al il 40% dell'importo trasferito, a carico dei trasgressori delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231.
© 2007 Neuronica Creactive Machine - Neuronica S.r.l.