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Registro Amministratori Assoedilizia

REGOLAMENTO

 

Art. 1

E’ istituito presso l’Assoedilizia – Assoedilizia Milanese della Proprietà Edilizia, con sede in Milano, Via Meravigli n. 3, il Registro degli Amministratori Immobiliari, i quali operano nel territorio dell’Assoedilizia con eventuali interessi professionali anche oltre la circoscrizione della stessa.

 

Art. 2

L’istituzione del Registro ha lo scopo di fornire ai Soci dell’Assoedilizia ed ai terzi, valide indicazioni per la nomina di amministratori di stabili, in modo che ne risultino garantite la moralità ed assicurata la professionalità.

 

Art. 3

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo viene istituita, presso l’Assoedilizia, una Commissione con il compito di:

 

a)      esaminare le domande di iscrizione e la relativa documentazione ove risultino indicate almeno due referenze;

b)      proporre alla Giunta Esecutiva dell’Assoedilizia la istituzione di corsi di formazione professionale, perfezionamento e aggiornamento per amministratori;

l’attestazione di frequenza al corso ed il superamento di eventuali prove finali costituiscono titolo preferenziale per l’accoglimento della domanda di iscrizione al Registro;

le modalità e le condizioni di iscrizione e di svolgimento dei corsi sono fissate dalla Giunta Esecutiva dell’Assoedilizia;

c)      fornire alla Giunta Esecutiva tutte le indicazioni per il raggiungimento delle finalità e stabilire le modalità volte ad assicurare l’affidabilità del Registro;

d)      proporre alla Giunta Esecutiva la quota per l’iscrizione al Registro e la quota annuale per il mantenimento dell’iscrizione stessa, il cui mancato pagamento per due anni comporta la cancellazione dal Registro.

 

Art. 4

Chiunque operi od aspiri ad operare come amministratore, può chiedere l’iscrizione al Registro, fornendo tutte le notizie personali e professionali utili per l’esame della domanda sulla base del questionario predisposto dall’Assoedilizia deve essere in possesso della partita IVA o rendersi titolare della stessa.

L’iscritto dovrà fornire, a richiesta dell’Assoedilizia, tutte le notizie utili all’aggiornamento della propria posizione.

 

Art. 5

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Giunta Esecutiva dell’Assoedilizia, che la sottopone all’esame della Commissione di cui all’art. 3.

La Commissione procede al controllo ed alla valutazione degli elementi forniti dal richiedente sotto la sua personale responsabilità. Qualora essi rispondano alle finalità del Registro, propone alla Giunta la iscrizione, salvo che ritenga necessario, per acquisire maggiori elementi di giudizio, invitare il richiedente ad un colloquio per la valutazione definitiva.

La proposta della Commissione deve essere sufficientemente motivata.

 

Art. 6

La Giunta Esecutiva esercita la vigilanza ed il potere disciplinare sugli iscritti al Registro attraverso una Commissione nominata dal Consiglio e composta da tre membri.

 

Art. 7

I provvedimenti disciplinari sono: il richiamo scritto; la sospensione; la radiazione dal Registro.

I provvedimenti sono comunicati all’interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 8

Contro i provvedimenti disciplinari della Giunta Esecutiva, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo dell’Assoedilizia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

Eguale possibilità di ricorso è consentita per il diniego dell’iscrizione al Registro dichiarato dalla Giunta Esecutiva.

 

Art. 9

La Commissione di cui all’art. 3 può proporre alla Giunta Esecutiva la iscrizione d’ufficio al Registro, di amministratori che esercitano, da almeno sei anni, la professione.

La proposta, una volta accolta dalla Giunta Esecutiva, deve ottenere il benestare dell’interessato, il quale fornisce contestualmente la documentazione richiesta e versa la quota per l’iscrizione al Registro.

 

Art. 10

In caso di costituzione di nuovo condominio o di modifica del Regolamento condominiale, da parte dell’Assemblea, sarà inserita, ove non fosse già prevista, la clausola del ricorso alla Giunta Condominiale dell’Assoedilizia per l’amichevole composizione delle controversie che dovessero insorgere fra i condomini, e fra questi e l’amministratore, anche in tema di interpretazione della normativa di legge e del Regolamento condominiale, prima di adire l’Autorità Giudiziaria.

Qualora nel Regolamento condominiale sia previsto il ricorso all’arbitrato, la nomina dell’arbitro unico o del terzo arbitro sarà demandata, in caso di mancato accordo tra le parti, al Presidente dell’Assoedilizia.

 

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